La lotta contro il cambiamento climatico tra giudici e decisione politica

di Giorgio Grasso* – pubblicato su Avvenire il 21/02/25


Le risposte largamente insufficienti che gran parte degli Stati stanno fornendo per arginare le conseguenze del cambiamento climatico antropogenico e che sono ben testimoniate dagli esiti abbastanza deludenti dell’ultima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (la COP29), tenutasi a Baku, in Azerbaijan, lo scorso mese di novembre, oltre che dalla recente pubblicazione dell’annuale Climate Change Performance Index, che misura la bontà delle azioni riguardanti il clima di 63 Paesi e dell’Unione europea, sono sempre più oggetto di un contenzioso che vede contrapporsi organi della decisione politica – parlamenti, governi, presidenti, lo stesso popolo quale organo costituzionale, a seconda della rispettiva forma di governo – e organi giurisdizionali, giudici comuni, Corti costituzionali o Corti internazionali, non mancando poi cause climatiche intentate contro soggetti economici privati, responsabili di produrre un volume di emissioni di gas serra analogo a quello di molti Stati (come per esempio il colosso Eni, in rapporto all’Italia).

Queste cause climatiche sembrano non avere confini territoriali e per limitarsi alla sola “vecchia” Europa spaziano dall’Olanda (caso Urgenda) alla Germania (caso Neubauer, ma è attesa una nuova pronuncia del Tribunale costituzionale federale), dalla Francia (caso Affaire du Siècle) alla Svizzera (caso KlimaSeniorinnen), senza dimenticare l’Italia (caso Giudizio Universale).

Gli Stati che sono stati condannati dalle Corti si sono visti contestare l’adozione di misure inadeguate per attenuare il cambiamento climatico e in particolare per contrastare gli effetti del riscaldamento del pianeta, nella loro legislazione sul clima, o vere e proprie omissioni, come la mancata quantificazione del carbon budget, misurato sul budget mondiale effettivamente disponibile; altri come l’Italia, che neppure ha una legge sul clima ma che fonda la sua politica climatica su un Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), sono stati sinora “graziati”, quando portati in giudizio, anche per un certo atteggiamento pilatesco dei giudici, come è certamente avvenuto con la sentenza del Tribunale di Roma del febbraio 2024, nel citato caso Giudizio universale.

Soprattutto la linea del contrasto tra politica e giurisdizione, pur non riguardando soltanto l’ambito delle questioni climatiche – si pensi, con uno sguardo rivolto all’Italia, al tema di stringente attualità dell’annullamento della convalida dei trattenimenti dei migranti rinchiusi nei centri in Albania -, trova oggi in quella che si può definire la lotta per il clima, ancora meglio per un diritto fondamentale al clima, come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto per la prima volta nella decisione KlimaSeniorinnen, forse il punto di massimo sfogo.

Nel prisma del principio della separazione dei poteri si fronteggiano, infatti, due diversi modi di intendere la stessa nozione di democrazia, intesa alla Rousseau, se imperniata esclusivamente sulla forza della regola di maggioranza (per inciso non è la concezione dell’art. 1, c. 2, Costituzione italiana), e intesa alla Madison, tra i “founding fathers” della Costituzione americana, qualora si ritenga, invece, che anche gli organi della decisione politica incontrano limiti all’esercizio del potere, con un temperamento che proprio i giudici hanno il compito di manifestare. Questi ultimi, del resto, nel rendere giustizia in campo climatico, non sono condizionati come i Parlamenti o i Governi dalle scadenze del ciclo elettorale e possono tenere meglio in considerazione anche l’interesse e le libertà delle generazioni che verranno. Il mugnaio Arnold trovò alla fine un giudice a Berlino, così come i ricorrenti sul clima lo hanno incontrato a L’Aia, Karlsruhe, Parigi e Strasburgo, sedi delle Corti che si sono pronunciate nelle vicende sopra ricordate; la Corte di cassazione, sollecitata nell’ambito di un giudizio promosso contro Eni per violazione degli obblighi internazionali che derivano dall’Accordo di Parigi, dirà, tra qualche giorno, se anche a Roma ci sarà quel giudice e se si tratterà del giudice ordinario.

*Professore ordinario di Diritto costituzionale e Diritto pubblico – Università dell’Insubria

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