5. Il consenso anti-riciclaggio della SOCA inglese non implica l’approvazione del trasferimento di denaro

La sezione della pubblicazione intitolata “Ricostruzione dei flussi di pagamento: Autorizzazione SOCA”[1] è altrettanto fuorviante per omissione. L’Eni afferma che i pagamenti effettuati da JP Morgan a varie società dal conto della Repubblica Federale della Nigeria presso JP Morgan sono stati autorizzati dalla British Anti-Money Laundering Authority (SOCA). In realtà, tale autorizzazione non è stata ottenuta prima del primo bonifico che è stato rifiutato da una banca svizzera per motivi di compliance. Inoltre, nel dare il consenso per i successivi trasferimenti, la SOCA afferma chiaramente che il suo “consenso . . . non implica l’approvazione dell’atto proposto” né “prevede deroghe ai doveri professionali di condotta o ai requisiti regolamentari”.[2]


[1]    https://www.eni.com/it-IT/media/caso-opl245-processo-nigeria/accordo-fondi-malabu-governo-nigeriano.html

[2]  Si veda, ad esempio, la risposta di SOCA del 28 luglio 2011, disponibile a: https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/autorizzazione-autorita-antiriciclaggio-inglese-soca.pdf

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