Diffida con richiesta di rettifica di Eni e chiarimenti di ReCommon in merito alle dichiarazioni rilasciate a Report e all’articolo del 18 dicembre 2025

[ENI]
Le affermazioni di Eva Pastorelli sono palesemente false e prive di fondamento fattuale, come risulta dalla documentazione ufficiale in possesso di Eni e dalle comunicazioni già inviate alle autorità competenti, in quanto:

a) Una rapida verifica su fonti aperte avrebbe consentito di appurare che le licenze per la Zona G non sono state assegnate (mentre quelle per la zona I, annunciate nella stessa occasione, sono state assegnate ad altro consorzio ben più tardi rispetto all’annuncio dell’ottobre 2023 – fonte https://www.reuters.com/business/energy/israel-awards-natural-gas-exploration-licences-bp-socar-newmed-2025-03-17/);



[ENI]
b) quando si parla della “partnership con Delek“, si afferma falsamente che Delek è inclusa in una “lista nera ONU”, laddove detta lista non è un documento che certifica uno status particolare dei soggetti ivi inclusi, tanto più che non è collegata in nessun modo all’applicazione di alcuna sanzione o misura restrittiva nei confronti di detti soggetti, omettendo altresì di dire che Ithaca, di cui a seguito della transazione Eni è diventata azionista, è una società quotata con una base azionaria diffusa, che non ha riportato vantaggi economici per Delek, altro azionista della stessa società. In ogni caso, riteniamo utile segnalare la recente decisione dell’autorità norvegese garante dei consumatori nel procedimento instaurato da Greenpeace Nordic contro Equinor per la partnership Ithaca nel progetto petrolifero Rosebank. L’autorità norvegese ha rigettato le istanze di Greenpeace precisando che gli obblighi di due diligence si applicano solo in presenza di un collegamento diretto tra le attività di impresa e gli eventuali impatti negativi, escludendo che possano derivare indirettamente da legami societari o rapporti di investimento.”;



[ENI]
c) l’aspetto più avvilente è la confusione artatamente deliberata tra Zona G, Gaza Marine e produzione/esportazione di gas da Israele in quanto:

  • la Zona G è un’area offshore nella quale non sono mai state individuate risorse di idrocarburi e quindi ovviamente non produce nulla (il 62% rivendicato dalla Palestina si riferisce a questa zona nella quale non è mai stata accertata la presenza di riserve di gas);
  • Gaza Marine è un giacimento noto da decenni, molto più vicino alla costa della Striscia di Gaza, su cui Eni non ha mai mostrato interesse alcuno né tantomeno avanzato alcuna pretesa o diritto;
  • nella narrazione si parla delle due aree come se si trattasse della stessa zona, ma si tratta di due asset completamente diversi sotto tutti i profili possibili (nelle mappe mostrate nel menzionato servizio televisivo e pubblicate sul sito di ReCommon ETS con il citato articolo, si fa sempre attenzione a non mostrare la collocazione di Gaza Marine rispetto alla Zona G, presumibilmente al fine di alimentare ulteriormente la confusione tra le due aree);
  • infine, quando si parla di produzione di gas israeliana esistente, questa proviene da aree (prevalentemente i campi di Tamar e Leviathan in cui Eni non vanta alcun coinvolgimento) in acque al 100% israeliane, al di fuori dell’area rivendicata dalla Palestina. Pertanto fare riferimento a gas esportato da Israele come “gas sottratto alla Palestina” è inesatto e fuorviante.


2. Incitamento all’odio e pericolo per l’incolumità dei lavoratori

Le modalità con cui la Signora Pastorelli di ReCommon ETS si è espressa sia durante l’intervista in data 14 dicembre 2025 che nell’articolo pubblicato sul sito dell’Associazione in data 18 dicembre 2025, hanno contribuito ad alimentare un clima di odio e ostilità che ha già prodotto le sotto descritte conseguenze concrete e pericolose:

a) supporto a manifestazioni di protesta presso la sede aziendale: in data 27 novembre 2025, presso la sede ENI di San Donato Milanese si sono già verificate manifestazioni di movimenti Pro Palestina, è ovvio che la campagna diffamatoria e menzognera, di cui le dichiarazioni della Signora Eva Pastorelli e di ReCommon ETS sono parte, non può che peggiorare il clima ed alimentare nuove proteste;

b) pericolo concreto per l’incolumità dei dipendenti: le false accuse diffuse hanno alimentato sentimenti di odio che mettono in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori Eni operanti sia in Italia che all’estero, nonché delle loro famiglie;

c) violazione degli obblighi di tutela della sicurezza: la diffusione di contenuti che alimentano l’odio verso l’azienda e i suoi lavoratori ha compromesso l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi D.lgs. 81/2008.

3. Configurazione dell’illecito civile e responsabilità aggravata

Le condotte poste in essere da ReCommon ETS integrano gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2043 del Codice Civile, configurando un fatto doloso che ha cagionato ad Eni un danno ingiusto, aggravato dalla circostanza che le false informazioni diffuse hanno alimentato sentimenti di odio e ostilità.

4. Danno all’immagine, alla reputazione e alla sicurezza

Le false affermazioni diffuse anche da ReCommon ETS hanno causato e continuano a causare:

a) grave danno all’immagine e alla reputazione di Eni, società quotata sui mercati nazionali ed internazionali la cui credibilità costituisce asset fondamentale;

b) danno alla sicurezza dei lavoratori: le manifestazioni di protesta già verificatesi presso la sede di San Donato Milanese dimostrano il concreto pericolo per l’incolumità del personale in Italia come all’estero;

c) danno alle relazioni commerciali e istituzionali: il clima di ostilità alimentato compromette i rapporti con partner e istituzioni;

d) danno alle famiglie dei dipendenti: l’odio generato, fomentato e alimentato verso ENI si riflette inevitabilmente sui familiari dei lavoratori anche in paesi lontani dove, ancora negli ultimi giorni, hanno, per motivi legati alla vicenda irresponsabilmente strumentalizzata anche dalla signora Eva Pastorelli, perso la vita molti innocenti in attentati fomentati dallo stesso clima d’odio scatenato da dichiarazioni come quelle rese nel corso della citata trasmissione RAI e pubblicate sul sito di ReCommon ETS.

Come evidenziato dalla Cassazione Civile Sezione III, sentenza n. 19036 del 6 Luglio 2021, “il danno all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile con le conseguenze della lesione, (…) assumendo rilevanza la diffusione dello scritto e la gravità dell’offesa (…)”.



L’Associazione ReCommon ETS e la Sua rappresentante Eva Pastorelli a:

1. cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione delle affermazioni diffamatorie contenute nel servizio del 14 dicembre 2025, e nel successivo articolo comparso sul sito di ReCommon ETS in data 18 dicembre 2025 e tuttora ivi presente;

2. pubblicare una rettifica integrale delle false affermazioni diffuse, sul sito di ReCommon ETS, chiarendo pubblicamente: che nessuna licenza è mai stata concretamente assegnata a Eni per la Zona G;

  • che Eni non ha mai avviato attività di esplorazione o estrazione nell’area;
  • che Eni non prevede di essere coinvolta in attività nell’area nel futuro;
  • che Eni ha correttamente svolto la due diligence sui diritti umani;
  • che Ithaca, di cui a seguito della transazione Eni è diventata azionista, è una società quotata con una base azionaria diffusa, che non ha riportato vantaggi economici per Delek, altro azionista della stessa società;
  • che quindi è falso, pericoloso e strumentale assimilare Delek Group ad Ithaca invitando ENI a rivedere i suoi accordi con aziende che continuano “a supportare Israele con il genocidio ancora in corso”;
  • che ReCommon ETS non ha ottenuto la “rinuncia alle attività esplorative di ENI” (celebrata dalla Signora Eva Pastorelli come una “vittoria collettiva”) poiché come sopra spiegato e provato nessuna attività esplorativa è mai stata posta in essere.

3. pubblicare le scuse per il grave danno arrecato alla reputazione di Eni e per aver alimentato sentimenti di odio e ostilità che mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori e delle loro famiglie;

4. astenersi in futuro dal diffondere contenuti che possano alimentare odio, ostilità o sentimenti di vendetta verso Eni, i suoi dipendenti e le loro famiglie, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo”.


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