Diffida con richiesta di rettifica di ENI e chiarimenti di ReCommon in merito al post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026

Premesse

[ENI]
In data 13 gennaio 2026, ENI ha inviato a ReCommon ETS e alla Signora Eva Pastorelli una prima diffida stragiudiziale per le dichiarazioni false e diffamatorie rese da quest’ultima durante la trasmissione “Report” del 14 dicembre 2025 e negli articoli pubblicati sul sito di ReCommon in data 18 dicembre 2025 e 5 febbraio 2026. La mancata risposta a tale diffida ha comportato l’avvio di un procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo, non essendo stato possibile raggiungere alcun accordo di conciliazione per il rifiuto di ReCommon di rettificare le sue dichiarazioni.

ReCommon ETS, durante e dopo la mediazione, ha continuato a diffondere le medesime falsità attraverso i propri canali social, strumentalizzando il procedimento stesso e accusando pubblicamente ENI di volerla mettere a tacere con l’ennesima SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), alimentando ulteriormente il clima di ostilità verso l’azienda. ReCommon ha sostenuto che ENI avrebbe chiesto un risarcimento di ottocentomila euro al fine di indurre artatamente in errore i suoi sostenitori. In realtà ENI ha chiesto la rimozione e/o la rettifica delle dichiarazioni non corrette, mentre l’indicazione di ottocentomila euro, riportata nella comunicazione di ReCommon, è relativa ad un valore che deve essere necessariamente indicato a fini procedurali, in merito all’ammontare di un possibile danno causato dalla comunicazione diffamatoria.

La domanda di ENI a ReCommon era invece quella di astenersi dalla diffusione di ulteriori dichiarazioni diffamatorie e la rimozione dai suoi profili social di tali contenuti in merito al tema delle licenze per l’esplorazione di gas al largo delle coste israeliane.



[ENI]

In data 28 Aprile 2026, in occasione delle manifestazioni del Concerto del Primo Maggio, ReCommon ETS ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale un post contenente nuove affermazioni false e gravemente diffamatorie nei confronti di ENI, con l’intento dichiarato di opporsi alla sponsorizzazione da parte di ENI Plenitude delle manifestazioni del Primo Maggio.

Il post, visibile nella documentazione allegata, contiene le seguenti affermazioni:

“IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO SPONSORIZZATO DA PLENITUDE”

“NO, NON CI STIAMO”

“RITENIAMO INACCETTABILE ASSOCIARE QUESTO MOMENTO AD UN’AZIENDA COME ENI:”

  • “COINVOLTA, SECONDO DIVERSE DENUNCE, IN ATTIVITÀ CHE POTREBBERO ESSERE CONNESSE AL CONTESTO DI GUERRA E VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI”
  • “LEGATA A SOCIETÀ INSERITE NELLA LISTA ONU DELLE IMPRESE COMPLICI DEL REGIME ISRAELIANO DI OCCUPAZIONE, APARTHEID E GENOCIDIO”
  • “ANCORA FORTEMENTE BASATA SU UN MODELLO FOSSILE, INCOMPATIBILE CON UNA GIUSTA TRANSIZIONE CLIMATICA”

rilevato che

1. Falsità e manipolazione strumentale delle notizie

Le affermazioni contenute nel post pubblicato da ReCommon sul suo profilo Instagram sono palesemente false e prive di fondamento fattuale e prendono artatamente spunto dalla sponsorizzazione dell’evento del Concerto del primo maggio da parte della Società ENI Plenitude per reiterare la diffusione di notizie gravemente lesive della reputazione della Società ENI S.p.A.

In particolare:

a) presunto coinvolgimento in attività connesse al contesto di guerra e violazioni dei diritti umani

L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “coinvolta, secondo diverse denunce, in attività che potrebbero essere connesse al contesto di guerra e violazioni dei diritti umani” è falsa e fuorviante.

L’utilizzo di formule dubitative (“secondo diverse denunce”, “potrebbero essere connesse“) non esclude la natura diffamatoria delle affermazioni, quando esse siano insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato.

Come ha chiarito la giurisprudenza, “le espressioni dubitative o interrogative possono integrare il reato di diffamazione quando, pur formulate in termini ipotetici, risultino insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato” (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 Luglio 2024).



[ENI]
b) presunta “complicità” con il “regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio”

L’affermazione secondo cui ENI sarebbe “legata a società inserite nella lista ONU delle imprese complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio” costituisce un’incontrollata aggressione alla reputazione dell’azienda.

Come già chiarito nella diffida del 13 gennaio 2026: non esiste alcun “legame” tra ENI e il c.d. “regime israeliano“. Non sussiste alcun legame diretto tra le attività, prodotti o servizi di Ithaca (società quotata, operante in UK nel Mare del Nord, di cui ENI detiene una partecipazione azionaria) ed eventuali impatti negativi sui diritti umani nei territori Palestinesi occupati. Si ribadisce che il database Onu nel quale è iscritta la società Delek, socia di maggioranza di Ithaca, non rileva illeciti a carico dei soggetti elencati, non è alla base di un impianto sanzionatorio, né prova un’automatica violazione di diritti umani. ReCommon utilizza la grave situazione umanitaria in Palestina, ingannando anche su questo punto i suoi sostenitori, per proseguire la sua azione diffamatoria verso ENI.

Le affermazioni di ReCommon violano palesemente i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diritto di cronaca e critica.

Come stabilito dalla Cassazione, il requisito della verità della notizia, necessario per l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica, non si limita alla corrispondenza al vero dei singoli fatti narrati, ma si estende al significato complessivo della notizia diffusa. Non sussiste tale requisito quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti strettamente ricollegati ai primi e idonei a mutarne completamente il significato” (Cassazione Civile Sez. I, ordinanza n. 21651 del 20 Luglio 2023).

Nel caso di ReCommon: (i) i fatti non sono veri, (ii) il significato complessivo è dolosamente manipolato e (iii) vengono taciuti fatti idonei a mutarne completamente il senso.



[ENI]

c) presunta incompatibilità del modello di business di ENI con la “giusta transizione climatica”

L’affermazione per cui ENI sarebbe “ancora fortemente basata su un modello fossile, incompatibile con una giusta transizione climatica” è del tutto infondata.

Al riguardo, ENI ha definito un piano di decarbonizzazione finalizzato al raggiungimento della Neutralità Carbonica al 2050 che si articola in una serie di obiettivi, con tappe intermedie e leve, ampiamente descritto nel reporting di sostenibilità pubblicamente accessibile. Come detto in tale sede, pur nei limiti del confronto tra contesto aziendale e scenari globali, la strategia di decarbonizzazione di Eni, in termini di leve e obiettivi di riduzione delle emissioni, risulta sostanzialmente compatibile con gi scenari Net Zero presi a riferimento.



[ENI]
2. Incitamento all’odio e pericolo concreto per l’incolumità dei lavoratori

Le modalità con cui ReCommon ETS si è espressa nel citato post del 28 Aprile 2026 hanno alimentato un clima di odio e ostilità che ha già prodotto e continua a produrre conseguenze concrete e pericolose:

a) manifestazioni di protesta presso le sedi aziendali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che in data 27 novembre 2025, presso la sede ENI di San Donato Milanese si sono già verificate manifestazioni di movimenti Pro Palestina. La campagna diffamatoria e menzognera di cui le dichiarazioni di ReCommon ETS sono parte peggiorerà il clima e alimenterà nuove proteste.

b) pericolo concreto per l’incolumità dei dipendenti

Le false accuse diffuse da ReCommon, in particolare l’accostamento di ENI ai termini “genocidio”, “apartheid”, “complicità”, alimentano sentimenti di odio che mettono in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori ENI operanti sia in Italia che all’estero, nonché delle loro famiglie.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la responsabilità per diffamazione si aggrava quando le condotte poste in essere sono idonee a creare un clima di ostilità e pericolo per le persone coinvolte.

3. Danno all’immagine e alla sicurezza

Le false affermazioni diffuse da ReCommon ETS hanno causato e continuano a causare:

a) grave danno all’immagine e alla reputazione di ENI, società quotata sui mercati nazionali ed internazionali la cui credibilità costituisce asset fondamentale;

b) danno alla sicurezza dei lavoratori: le manifestazioni di protesta già verificatesi dimostrano il concreto pericolo per l’incolumità del personale in Italia come all’estero;

c) danno alle relazioni commerciali e istituzionali: il clima di ostilità alimentato compromette i rapporti con partner e istituzioni;

d) danno alle famiglie dei dipendenti: l’odio generato, fomentato e alimentato verso ENI attraverso l’accostamento ai termini “genocidio”, “apartheid”, “complicità” si riflette inevitabilmente sui familiari dei lavoratori anche in paesi dove la situazione di sicurezza è già compromessa.



l’Associazione ReCommon ETS a:

1. cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione delle affermazioni diffamatorie contenute nel post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026 e di qualsiasi altro contenuto basato sulle medesime falsità;

2. rimuovere immediatamente il post pubblicato su Instagram in data 28 Aprile 2026 e ogni altro contenuto diffamatorio pubblicato sui canali social di ReCommon (Facebook, Instagram, X/Twitter, sito web, newsletter) che contenga le affermazioni sopra contestate;

3. pubblicare una rettifica integrale delle false affermazioni diffuse, su tutti i canali social di ReCommon e sul sito web dell’Associazione, chiarendo pubblicamente:

  1. che ENI non è coinvolta in attività connesse al contesto di guerra o violazioni dei diritti umani;
  2. che ENI non è “(…) legata a società complici del regime israeliano di occupazione, apartheid e genocidio“,;
  3. che tutte le affermazioni contenute nel post del 28 Aprile 2026 sono false, fuorvianti e lesive della reputazione di ENI;

4. Astenersi in futuro dal diffondere contenuti che possano alimentare odio, ostilità o sentimenti di vendetta verso ENI, i suoi dipendenti e le loro famiglie, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo e della responsabilità civile.

avvertendo che

in caso di mancato riscontro alla presente diffida entro 10 giorni dal ricevimento, ovvero di riscontro non satisfattivo, ENI si riserva ogni azione per ottenere la cessazione delle descritte condotte lesive e le necessarie rettifiche.

Milano – Roma, 30 Aprile 2026


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